Per l’accesso alle disposizioni di favore dell’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 148, Tuir che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati, gli enti non commerciali di natura associativa (ivi comprese le Società di capitali sportive dilettantistiche) devono presentare in via telematica all’agenzia delle Entrate il modello Eas entro il 31 Marzo 2023, nel caso in cui siano intervenute variazioni nel corso del 2022 rispetto ai dati precedentemente comunicati.
Quanto al contenuto delle variazioni da comunicarsi, non tutte le variazioni devono essere comunicate in un nuovo modello Eas.
Ad esempio non è obbligatorio comunicare il cambio del legale rappresentante dell’ente (Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 125/E/2010) o alcuni dati identificativi diversi dai codici fiscali dei nuovi amministratori privi del potere di rappresentanza (come la denominazione o la sede legale).
In queste ipotesi, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 125/E/2010, non servirà presentare un nuovo modello Eas, ma l’apposita dichiarazione mod. AA5/6 o mod. AA7/10.
Non occorrerà, inoltre, presentare un nuovo modello Eas in presenza delle seguenti variazioni:
1) punti 20 e 21: proventi da attività di sponsorizzazione e pubblicità e utilizzo di messaggi pubblicitari da parte dell’ente;
2) punto 23: ammontare medio in euro delle entrate degli ultimi 3 anni;
3) punto 24: numero associati dell’ultimo esercizio chiuso;
4) punto 30: importo in euro delle erogazioni liberali;
5) punto 31: importo in euro dei contributi pubblici ricevuti;
6) punto 33: numero e durata in giorni delle manifestazioni per la raccolta fondi.
In relazione all’ultimo punto n. 33, si precisa che con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”.
A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.
Si ricorda, inoltre, l’obbligo di comunicare in ogni caso il venir meno dei requisiti che consentano l’Ente di godere delle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”.
Per quanto riguarda il Terzo Settore, a mente dell’articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) contempla per tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti nell’apposito Registro (R.U.N.T.S.) l’esonero dall’obbligo dipresentazione del modello EAS.
Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi, con la piena operatività della parte fiscale (articolo 104, comma 2, del Cts).
Tuttavia, ad oggi anche gli E.T.S. continuano a beneficiare della c.d. “de- commercializzazione” di cui all’art. 148 Tuir, la cui disapplicazione non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea.
Di conseguenza, gli E.T.S. iscritti al Runts che ancora oggi applicano la de-commercializzazione di cui al citato articolo 148, comma 3, Tuir e fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli E.T.S., non è certo che possano considerarsi esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello che quelli successivi).
Il termine del 31 Marzo è perentorio, fermo restando l’intervento tardivo con l’istituto della remissione in bonis, purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’ente inadempiente abbia avuto formale conoscenza.
L’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Con la circolare n. 38/E/2012 e ribadito con la risoluzione n. 110/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del modello EAS può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis.
Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l’importo della sanzione).
— a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola