OGGETTO: ONLUS. VINCOLO DI DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO. ESTINZIONE
Con nota n. 6710 del 30.04.2024, il capo del Dipartimento per le politiche sociali del Terzo Settore, chiarisce che in caso di devoluzione del patrimonio residuo per scioglimento o estinzione o cancellazione di Ente del Terzo Settore dal RUNTS, le ONLUS non potranno essere ricomprese tra i beneficiari fino a quando rimarranno esclusivamente nell’anagrafe ONLUS, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 117/2017,.
Il chiarimento ministeriale si concentra sulla disciplina transitoria degli enti iscritti all’Anagrafe Unica delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 460/1997, che sarà abrogato solo con la piena operatività della parte fiscale del Terzo Settore, e riguarda il seguente quesito: “può una ONLUS risultare beneficiaria del patrimonio devoluto a cura di un ETS in sede di scioglimento? “
La risposta è negativa
L’art. 34 co. 3 del D.M. 106/2020 riconosce agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS la facoltà di iscriversi al RUNTS, fino al 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
Questo fa sì che ad oggi e fino a tale data, le ONLUS possano ancora mantenere l’iscrizione alla sola Anagrafe ONLUS e come tali non essere considerate Enti del Terzo Settore, nonostante le previsioni statutarie dell’art. 10 d.lgs. 460/1997 siano pressoché identiche rispetto a quelle previste dall’art. 21 co. 1 d.lgs. 117/2017.
La differenza tra le ONLUS e gli Enti del Terzo Settore, tuttavia, è sostanziale: la qualifica di Ente di Terzo Settore ha natura civilistica, mentre quella di ONLUS ha carattere fiscale.
Ed infatti, a differenza dell’art. 9 d.lgs. 117/2017 che sanziona con la nullità espressa gli atti di devoluzione del patrimonio in contrasto con la disposizione, l’obbligo di devoluzione del patrimonio delle ONLUS previsto dall’art. 10 co. 1, lettera f) del d.lgs. n.460/1997 non è supportato da alcuna sanzione.
Questo perché, l’art. 10 co. 1 lett. f) d.lgs. 117/2017, non ha carattere di garanzia e tutela in favore degli Enti del Terzo Settore ma, semplicemente, assurge a condizione necessaria per beneficiare del regime di fiscale di favore tipico delle ONLUS.
Pertanto, le ONLUS ancora iscritte alla relativa Anagrafe non rientrano tra i beneficiari della devoluzione obbligatoria del patrimonio ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 117/2017.
Allegato Circ. 15A- 2024 – nota-n-6710-del-30042024-art9cts-devoluzioneonlus