Oggetto: Indicazioni in merito al rilascio della certificazione medico sportiva per la frequenza dei centri estivi
In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alla necessità di presentare la certificazione per l’attività sportiva non agonistica per la frequenza dei centri estivi da parte dei minori, premesso che:
• per la normativa vigente (Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013: Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.), non è tenuto all’obbligo della certificazione chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
• in base al DGR 1418/2013, un’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con sé stesso o con altri praticanti;
si precisa che non si rilevano i presupposti perché possa essere richiesta alcuna certificazione sportiva per la frequenza dei centri estivi, non riscontrandone le caratteristiche perché l’attività motoria in essi praticata possa essere considerata come sportiva; salvo per quei casi in cui si abbia come finalità principale ovvero unica del centro, quella della preparazione tecnica del giovane atleta nell’ambito specifico di uno sport.