OGGETTO: PREMI SPORTIVI PER ATLETI E TECNICI TESSERATI – IMPORTO DEL PREMIO SPORTIVO CONSIDERATO PARTE VARIABILE DEL COMPENSO SPORTIVO – ESCLUSA LA RITENUTA
A seguito di consulenza giuridica 956-69/2024 promossa dalla FISE, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per la tassazione dei premi sportivi ai sensi dell’art. 36 comma 6 quater d.lgs. 36/2021 in riferimento alla ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 20%.
Va osservato che per “ritenuta a titolo di imposta sostitutiva” si intende l’istituto giuridico per il quale l’importo erogato viene tassato esclusivamente tramite la trattenuta della ritenuta, nel caso di nostro interesse del 20%, e quindi l’importo di premio residuo non subisce ulteriore tassazione.
La novità introdotta dall’interpretazione dell’Ufficio consiste nel ritenere che i premi erogati dagli enti sportivi (ASD/SSD) o organismi sportivo (FSN/EPS/DSA) in favore dei propri tecnici o atleti tesserati ed in corso di rapporto di lavoro sportivo con l’ente erogante il premio, non beneficiano dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 36 comma 6 quater d.lgs. 36/2021 e art. 45 co. 2 d.lgs. 33/2025, bensì gli
importi riferiti al premio sportivo vanno ad imputarsi al compenso del lavoratore sportivo in quanto collegato ad una controprestazione (la prestazione sportiva) e come tale qualificabile come parte variabile del compenso sportivo fisso, ossia come premio di risultato raggiunto dal lavoratore sportivo.
Tutto ciò in ossequio al principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51, comma 1 TUIR in base al quale costituiscono reddito di lavoro tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio è ora esteso anche al lavoratore autonomo, sia co.co.co. che titolare di p.iva, ai sensi del nuovo art. 54 TUIR.
Da tale interpretazione discendono le seguenti conseguente nei rapporti con atleti e tecnici tesserati con ASD/SSD o FSN/EPS/DSA, enti eroganti il premio e con i quali intrattengono un rapporto di lavoro sportivo:
1. Nel caso di lavoratore sportivo dipendente, il premio sportivo andrà considerato come componente del reddito di lavoro e pertanto andrà a comporre la base imponibile per INPS; INAIL, IRPEF e TFR.
2. In caso di co.co.co sportivo, anche qui l’importo del premio andrà a partecipare alla base imponibile per INPS, INAIL, IRPEF.
3. il lavoratore sportivo, titolare di partita iva, è tenuto ad applicare l’iva, se dovuta, all’importo del premio sportivo riconosciuto ai sensi dell’art. 36 quater d.-lgs. 36/2021.
Diversamente, resterà applicabile la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 20% per i premi erogati da enti sportivi dilettantistici (ASD/SSD) ovvero da organismi sportivi (FSN/EPS/DSA) in favore di atleti o tecnici tesserati con rapporti di lavoro sportivo presso enti sportivi differenti da quello erogante il premio sportivo.
Allo stesso modo, la ritenuta del 20% resta applicabile al premio sportivo erogato a favore di atleti o tecnici tesserati che svolgono l’attività in modo volontario.
Ricordiamo, infine, che il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione reintroduce l’esenzione dalla ritenuta alla fonte del 20% sui premi corrisposti agli atleti e tecnici fino all’importo massimo di € 300,00 ai sensi dell’art. 45 co. 9 d.lgs. 33/2025.
Alla luce del quadro sopra delineato, la ritenuta del 20% dell’importo di premio sportivo si applica solo se l’ammontare supera la soglia di esenzione di 300,00 Euro per ciascun periodo di imposta e, in osservanza all’ultima interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, soltanto qualora l’atleta o il tecnico tesserato sia volontario o non titolare di rapporto di lavoro sportivo nei confronti dell’ente erogante il Premio
Sportivo.
Diversamente, non sarà applicata la ritenuta, ma l’importo premiale andrà qualificato come componente variabile del reddito di lavoro sportivo che beneficerà comunque delle esenzioni fiscale (15.000,00 euro) e contributive (5.000,00 euro).