Con decisione del 23.05.2025, l’EUIPO ha parzialmente rigettato la registrazione del marchio figurativo “COTONE sulla pelle 100%” ai sensi dell’art. 7, parag. 1, lett. b), g) e art. 7, parag. 2 RMUE evidenziando il carattere ingannevole del marchio nonché l’assenza di carattere distintivo in relazione a determinati prodotti rivendicati nella domanda di registrazione.
In base alla citata normativa sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; difatti, nel caso di specie, secondo l’Ufficio dell’UE, il consumatore di riferimento di lingua italiana attribuirebbe agli elementi “COTONE 100%” il significato di “completamente di cotone”, “totalmente di cotone”, pertanto, la parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione ai prodotti nella Classe 24, quali ad esempio: Tessuti in lino; Tessuti di sparto; Tessuti di lino; Tessuti di viscosa; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lana; Tessuti in pelo; Tessuti in loden; Tessuti in poliestere; Tessuti in nylon; Tessuti di ramiè; Tessuti di raion; Tessuti in seta; Tessuti di seta, ovvero prodotti evidentemente non fatti di cotone.
Inoltre, secondo l’EUIPO il segno depositato dal richiedente è privo di carattere distintivo, il quale viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. Nel caso di specie, infatti, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno “COTONE sulla pelle 100%” semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti sono realizzati/prodotti interamente di cotone. Ed ancora, l’Ufficio evidenzia che benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
Il richiedente, nelle proprie osservazioni, ha precisato che il marchio “COTONE sulla pelle 100%” si distingue per la combinazione di elementi grafici e verbali che ne rafforzano l’identità. Il fiore di cotone, rappresentato in modo stilizzato, richiama in maniera evocativa l’origine naturale del cotone, associandolo al benessere della pelle. L’espressione “Cotone sulla Pelle”, insieme al simbolo, trasmette un messaggio di valorizzazione del prodotto, conferendo unicità e riconoscibilità al marchio. Inoltre, l’utilizzo della percentuale “100%” nel marchio non ha una funzione meramente descrittiva della composizione, ma serve a rafforzare l’idea di qualità e purezza del cotone.
Nonostante le osservazioni del richiedente, l’Ufficio ha confermato la propria obiezione stabilendo che il marchio in esame trasmette al consumatore informazioni false o fuorvianti riguardo a caratteristiche essenziali del prodotto, ovvero che i prodotti siano composti esclusivamente in cotone, in relazione a prodotti che non possono in realtà essere fatti di cotone, come i tessuti in lino, di viscosa, in poliestere, rivendicati nella domanda di marchio. Ed inoltre, che il marchio contestato sia privo di carattere distintivo in quanto il contenuto semantico del segno in questione indica al consumatore una caratteristica del valore commerciale del prodotto che funge da carattere promozionale o pubblicitario, percepita dal pubblico come tale piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.
Tale decisione evidenzia l’importanza di un parere di registrabilità del marchio e di un’attenta elencazione merceologica, ovvero dell’individuazione dei prodotti e dei servizi da rivendicare all’interno della domanda di registrazione di un marchio