OGGETTO: Circolare Inail n. 31 del 20 maggio 2025 sull’esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025 l’Inail ha risposto al quesito proposto da alcune strutture territoriali e avente ad oggetto la possibilità di estendere l’obbligo assicurativo Inail anche agli associati e ai soci di ASD e SSD che, partecipando alla vita associativa dell’ente sportivo di appartenenza come volontari e senza percepire compensi, svolgono alternativamente:
a) attività di istruttore in assenza di un contratto subordinato di lavoro;
b) attività amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione continuativa coordinata ex art. 409 c.p.c.
In entrambe le ipotesi oggetto di analisi l’Inail ha risposto in senso negativo.
Infatti, l’Istituto di Previdenza ha precisato che l’art. 34 del D.lgs. n. 36/2021, avente la natura di disposizione speciale, estende l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente agli istruttori che sono anche lavoratori sportivi, intesi some coloro che sono stati assunti in forza di un contratto di lavoro subordinato (art. 25 D.lgs. n. 36/2021).
Quindi, considerato che l’art. 34 del D.lgs. n. 36/2021 ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla normativa generale di cui al DPR m. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), l’obbligo assicurativo non può essere esteso a soggetti ulteriori e diversi a quelli individuati dallo stesso art. 34 del D.lgs. n. 36/2021.
Quindi per i soci e gli associati di ASD e SSD che partecipano all’attività sportiva come istruttori senza essere stati assunti come lavoratori sportivi ex art. 25 D.lgs. n. 36/2021 è escluso l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
La stessa ratio è stata successivamente applicata dall’Inail anche ai soci e associati che partecipano all’attività dell’ente sportivo svolgendo attività amministrativo-gestionale (es. front office, accoglienza clienti, gestione pagamenti) in assenza di una collaborazione continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c.
In effetti, rispetto a coloro che svolgono attività amministrativo-gestionale presso un ente sportivo e un organismo di affiliazione, si era precedentemente pronunciato l’Inail con la circolare del 27 ottobre 2023, n. 46 estendendo dal 1° luglio 2023 l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa a favore di delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
L’Inail ha, quindi, escluso l’obbligo assicurativo per i soci e gli associati che svolgono attività amministrativo gestionale in assenza di una collaborazione coordinata e continuativa.
In definitiva, l’obbligo assicurativo Inail si applica solo ai soci e agli associati che svolgono attività di istruttore sportivo come lavoratori sportivi e ai soci e agli associati che si occupano di attività amministrativo- gestionale e che hanno stipulato con l’ente sportivo una collaborazione continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c.