OGGETTO: DECRETO FISCALE 2025: DAL 1° GENNAIO 2026 E’ OPERATIVA LA PARTE FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Il 18 giugno 2025 è entrato in vigore il d.l. 84/2025 rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale” (GU Serie Generale n.138 del 17-06-2025), che riporta la grande novità per il terzo settore prevista dagli artt. 8 e 14 del d.l. in commento.
Viene confermata l’operatività del titolo X del d.lgs. 117/2017 a partire dal periodo d’imposta 2026, in attuazione della Comfort letter del 7 marzo, che svincola le disposizioni fiscali del Terzo Settore e delle imprese sociali dalla disciplina degli aiuti di stato e dalla procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Questo significa che le discipline fiscali di ETS e Impresa Sociale saranno operative a decorrere dal 1◦ gennaio 2026, e ciò vale anche per le ASD/SSD iscritte al RAS ed al RUNTS. Nel caso di esercizio fiscale a cavallo d’anno, la nuova disciplina fiscale si applicherà a partire dal nuovo anno fiscale 2026: ad esempio dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, a seconda dell’apertura del nuovo esercizio fiscale nell’anno 2026.
Nel dettaglio, a decorrere dall’anno di imposta 2026, si applicano:
1. agli Enti del Terzo Settore:
– l’art. 79 co. 2 bis d.lgs. 117/2017 che rappresenta lo spartiacque tra ETS “commerciali” e “non commerciali”. Infatti, per qualificarsi come “non commerciali” gli ETS sono tenuti ad operare in regime di parità tra costi/ricavi dei servizi offerti oppure con utili entro la soglia di tolleranza del 6% per ciascun periodo d’imposta.
– Gli ETS “non commerciali” secondo il regime sopra descritto beneficiano dello specifico regime fiscale forfettario previsto dall’art. 80 d.lgs. 117/2017, che applica al reddito d’impresa risultante dalle attività commerciali dell’ETS dei coefficienti di redditività predeterminati a scaglioni e distinti in base al volume di ricavi commerciali derivanti da prestazioni di servizi (dal 7% al 17%) e altre attività come per esempio la cessione di beni (dal 5 al 14%).
Il regime forfettario appena citato andrà a sostituire, per gli enti del terzo settore e per le ASD/SSD iscritte al RAS ed al RUNTS, il regime opzionale di cui alla legge 398/1991 (art. 89 co. 1 lett. c) d.lgs. 117/2017) che viene abrogato per gli ETS iscritti al RUNTS.
Rispetto il regime tradizionale previsto dalla legge 398/1991, la nuova disciplina non prevede limiti di reddito fino a 400.000,00 euro per poter beneficiare dell’agevolazione.
Tuttavia, il regime di determinazione forfettaria del reddito derivante da attività commerciale del terzo settore è più gravoso rispetto al regime opzionale di cui alla legge 398/1991 che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede il coefficiente di redditività fisso (3%) sui proventi derivanti da attività commerciali.
Ai fini Iva, invece, il regime forfettario riservato agli ETS non prevede alcunché, a differenza della previsione della detrazione forfettizzata per gli enti che beneficiano del regime ex lege 398/1991 pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, e una percentuale specifica per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione spetta per un terzo della relativa imposta.
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Più vicino al regime ex lege 398/1991 è il regime ad hoc per le attività commerciali promosse dalle Associazioni di Promozione Sociale oppure dalle Organizzazioni di Volontariato, previsto dall’art. 86 d.lgs. 117/2017: in caso di ricavi non superiori a 85mila euro potranno determinare il reddito di impresa in via forfettaria, con coefficienti rispettivamente dell’1% e del 3% e fruendo di semplificazioni ai fini Iva (esonero dal versamento dell’imposta).
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Rimane invece ferma, al momento, la necessità dell’autorizzazione europea per le misure solidali previste dall’articolo 77 d.lgs. 117/2017.
2. alle Imprese sociali:
– l’art. 14 del d.l. 8472025 conferma l’applicabilità dell’articolo 18 d.lgs 112/2017 per il periodo di imposta 2026 che detassa tutti gli utili non distribuiti (istituzionali e commerciali), ossia destinati all’attività istituzionale o ad incremento di patrimonio, iscritti in apposite riserve,
valorizzando dal punto di vista fiscale, il modello imprenditoriale all’interno dell’economia sociale.
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Rimane ferma, tuttavia, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, la necessità dell’autorizzazione della Commissione Europea limitatamente ai commi 3,4,5, dell’art. 18 d.lgs. 112/2017 relativi le detrazioni deduzioni parziali ai fini IRPEF ed IRES, delle somme investite in favore di imprese sociali.