OGGETTO: SSD Imprese sociali e cooperative. Nuove regole per il domicilio digitale degli amministratori
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, per tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo PEC personale da comunicare al Registro delle Imprese.
Il termine per l’adempimento, inizialmente fissato al 30.06.2025, è stato poi prorogato al 31.12.2025 con la specifica che il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere col domicilio digitale dell’impresa (art. 13 co. 3 d.l. 159/2025).
Viene inoltre ristretto l’ambito soggettivo dell’obbligo che non è più a carico di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ma solo del Presidente o dell’Amministratore Delegato.
Questo significa che entro il 31.12.2025 l’Amministratore Unico della SSD oppure il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Società Sportive Dilettantistiche, come pure delle Società Cooperative o delle Imprese Sociali di Terzo Settore, devono comunicare la PEC al Registro delle Imprese, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, con riduzione di 1/3 nel caso di adempimento tardivo entro i 30 giorni successivi la data di scadenza.
Rimangono comunque escluse da tale obbligo le Associazioni Sportive Dilettantistiche o gli altri Enti del Terzo Settore in forma associativa.








