Oggetto: Rapporti tra le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sentenza n. 03409/2025 Reg. Provv. Coll.) ha annullato la sanzione di 4.203.447,54 Euro, comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), a titolo di abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nel mercato delle competizioni giovanili che coinvolgono atleti di età ricompresa tra i 12 ed i 17 anni, militanti quindi nell’agonismo secondo la normativa federale e non nella c.d. “attività sportiva di base” riservata ai tesserati under 12 e qualificata attività ludico-amatoriale rimessa agli Enti di
Promozione Sociale (EPS).
Nei motivi del provvedimento impugnato dalla FIGC (delibera n.0065275 del 18.06.2024) l’Authority ravvisa condotte distorsive della concorrenza in seno alla Federazione che, attraverso la regolamentazione tecnica in materia di partecipazione ai campionati giovanili, sottrae agli Enti di Promozione Sportiva la libertà di organizzare competizioni giovanili dal carattere ludico-sportivo, qualificando detti campionati come competizioni tout court agonistiche col vincolo di convenzione con la Federazione stessa, secondo il Regolamento CONI 2014, imponendo di fatto alle ASD/SSD con doppia affiliazione, una “pre-autorizzazione” per la partecipazione ad alcune tipologie di tornei organizzati dall’EPS, per vedersi contestato l’illecito disciplinare dalla FIGC.
Il Giudice adito, al contrario, non ravvisa arbitrarietà nella decisione della FIGC di collegare il concetto di agonismo alla fascia di età degli atleti, in quanto, in assenza di espressa definizione di “agonismo” è l’ordinamento stesso che devolve alle Federazioni l’identificazione del perimetro dell’agonismo, nel rispetto del principio della specificità (art. 1 D.M. 18 febbraio 1982, sentenza della Corte Costituzionale 517 del 17.12.1987).
Acclarata dunque la legittimità dell’esercizio del potere regolamentare in capo alla FIGC, il Giudice esamina la proporzionalità e la trasparenza dell’operato della Federazione nei confronti degli EPS coinvolti nel mercato delle competizioni giovanili, e la correttezza dell’intesa proposta agli EPS che intendano organizzare competizioni agonistiche, come pure della previsione di una apposita
autorizzazione.
L’operato della Federazione, a mente del Giudice amministrativo che recepisce la c.d. “Sentenza Superleague” per il calcio professionistico, fa parte del più ampio sistema “Conicentrico”, funzionale al corretto svolgimento delle competizioni della disciplina del calcio, assicurando certezza ed uniformità alle competizioni nazionali, europee ed internazionali.
In questi termini, i dati econometrici estrapolati dall’Osservatorio permanente dello sport di base non delineano una distorsione della concorrenza nel libero mercato delle competizioni giovanili a discapito degli EPS, ed anzi, evidenzia come negli anni, si è assistito alla crescita del numero dei tesserati presso gli E.P.S., alla chiusura dell’esercizio in parità del bilancio con previsione di crescita per gli EPS ed alla crescita del numero delle competizioni calcistiche giovanili di base organizzate degli stessi EPS.