L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sul tema della tassazione dei premi sportivi ai sensi dell’art. 36 comma 6 quater d.lgs. 36/2021 con la ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 20% (consulenza giuridica 956-69/2024 promossa dalla FISE) ha sollevato qualche dubbio.
Secondo l’Ufficio, lo ribadiamo brevemente, in presenza di contratto di lavoro sportivo dipendente o nella forma di co.co.co, il premio sportivo andrà considerato come componente del reddito di lavoro e pertanto andrà a comporre la base imponibile per INPS; INAIL, IRPEF e TFR.
Di conseguenza, se titolare di partita iva, il lavoratore sportivo è tenuto ad applicare l’iva, qualora sia dovuta, all’importo del premio sportivo riconosciuto ai sensi dell’art. 36 comma 6 quater d.-lgs. 36/2021.
Nell’articolo pubblicato NT+ Lavoro che si allega, si contesta l’assunto appena richiamato, col quale l’Agenzia delle Entrate qualifica i premi in denaro ex art. 36, comma 6 quater d.lgs. 36/2021 come redditi di lavoro.
Ad opinione degli avv.ti Biagio Giancola e Letizia Di Nicolantonio, i premi remunerano il risultato sportivo e non la prestazione del lavoratore, andando così ricondotti tra i cd. redditi diversi con la conseguente applicazione della ritenuta alla fonte del 20% a titolo definitivo.
La tesi richiama la ratio della disciplina speciale dei premi sportivi prevista dall’art. 36 comma 6 quater d.lgs. 36 del 2021.
Si allega l’articolo pubblicato il 9 settembre 2025: Allegato Circ. 23A – 2025 – I premi sportivi sono reddito diverso