OGGETTO: PREMI SPORTIVI PER I SOLI ATLETI, CAMBIA ANCORA L’ESENZIONE
Dal 28 marzo 2026, l’art. 9 del DL 38/2026 (definitivamente convertita in legge con L. 22 maggio 2026, n. 88) ha reintrodotto l’esenzione fiscale sui premi sportivi disciplinati dall’art. 36 comma 6-quater d.lgs. 36/2021 fino ad € 300,00 erogati esclusivamente agli atleti nell’ambito di manifestazioni dilettantistiche.
Per i tecnici che ricevono i premi sportivi ai sensi dell’art. 36 c. 6 – quater d.lgs. 36/2021 continuerà ad applicarsi la disciplina generale della ritenuta, senza alcuna esenzione.
Altro aspetto da evidenziare è quello per cui il beneficio dell’esenzione previsto dall’art. 9 Dl 38/2026 è limitato alla sola partecipazione di manifestazioni
dilettantistiche e non ripropone anche il premio sportivo “anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali” come stabilisce l’art. 6 c. 6-quatr d.lgs. 36/202.
Attenzione però, durante un unico periodo d’imposta, qualora l’ammontare del Premio Sportivo sia superiore all’importo di € 300,00, oppure qualora la medesima ASD/SSD abbia già versato altri importi a titolo di Premio Sportivo al medesimo atleta beneficiario fino a superare cumulativamente le 300 euro, tutte le somme – anche quelle già versate – andranno assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte del 20%.
Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto individuare l’importo di € 300,00 non come una franchigia, bensì come una soglia assoluta: il superamento anche marginale comporta l’assoggettamento dell’intero ammontare del premio alla ritenuta d’imposta del 20%.
Il limite opera per ciascun soggetto erogante, pertanto uno stesso atleta può ricevere premi esenti da più ASD/SSD, purché nessuna superi la soglia di e 300,00 nei suoi confronti.
Alla luce di ciò, gli enti eroganti sono tenuti ad una verifica puntuale prima di ogni erogazione, poiché l’effetto del superamento opera sull’intera somma e non soltanto sulla parte eccedente.
Alla luce della normativa vigente, si raccomanda alle ASD e alle SSD di istituire un registro interno per monitorare i premi erogati a ciascun atleta nel
corso dell’anno solare (periodo d’imposta), al fine di evitare il superamento inavvertito della soglia, tenendo presente che la stessa opera in modo indipendente per ogni ente.
L’autocertificazione dell’atleta. Un faso obbligo.
Molti articoli riportano come requisito obbligatorio per l’applicazione dell’esenzione fino ad € 300,00, la previa autocertificazione dell’atleta dei Premi Sportivi
ricevuti dalla medesima Società sportiva erogante il premio.
Ebbene tale requisito è fuorviante e non previsto da alcuna disciplina di legge.
Non si comprende a quale titolo, attraverso l’autocertificazione dell’atleta, l’ASD/SSD che versa il Premio Sportivo dovrebbe essere giuridicamente tutelata
rispetto all’errata applicazione dell’esenzione in vece della ritenuta d’acconto del 20% qualora i Premi Sportivi versati dal medesimo ente erogatore superino nel medesimo periodo d’imposta la soglia degli euro 300,00.
La responsabilità giuridica dell’applicazione della ritenuta ricade esclusivamente sul sostituto d’imposta (ossia la ASD/SSD) e nel caso specifico
l’esenzione si applica al rapporto economico in essere tra l’ente erogante e lo specifico atleta e non coinvolge i Premi Sportivi versati da altre ASD/SSD.
Quindi ciascuna ASD/SSD che eroga premi sportivi al proprio atleta ben è a conoscenza se nello stesso periodo di imposta ha già versato premi sportivi al
medesimo beneficiario e quindi si sta superando la soglia di esenzione di € 300,00 prevista dalla legge.








