OGGETTO: Premi agli sportivi dilettanti – nuova soglia di esonero da ritenuta dal 28 marzo 2026 e indicazioni operative per ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS
L’art. 9 del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha reintrodotto in via temporanea l’esonero dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche. La novità introdotta dal decreto fiscale 2026 consiste nel temporaneo ritorno, dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, dell’esonero da ritenuta per i premi sportivi dilettantistici entro euro 300.
In particolare, per le somme corrisposte dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 a titolo di premio sportivo, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dall’art.
30, secondo comma, del d.P.R. 600/1973 se l’ammontare complessivo delle somme attribuite dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo soggetto nel periodo considerato non supera euro 300; ove invece tale importo sia superato, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.
La novità interviene su una disciplina che, negli ultimi due anni, è stata caratterizzata da continui mutamenti. Il regime di base resta quello dell’art. 36, comma
6-quater, del d.lgs. 36/2021, che prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui premi riconosciuti ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici dell’area del
dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche in occasione della partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina in manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche.
Alla luce dell’ultimo intervento normativo, per i premi erogati fino al 27 marzo 2026 non opera alcuna franchigia; per i premi erogati dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 l’esonero è nuovamente applicabile entro euro 300; in assenza di ulteriori interventi normativi, dal 1° gennaio 2027 tornerà applicabile la disciplina ordinaria, con ritenuta dovuta su qualunque importo, ricorrendone i presupposti.
Sul piano operativo, per ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS il primo punto fermo è che la soglia di euro 300 non ha carattere generale annuo, ma va verificata con
riferimento alle somme erogate dal singolo ente erogante al singolo percettore nel periodo agevolato compreso tra il 28 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026. Ciò significa che ciascun ente deve monitorare autonomamente, per ogni atleta o tecnico destinatario del premio, il cumulo delle somme corrisposte nel periodo.
Il secondo profilo operativo, particolarmente delicato, è che la soglia di 300 euro opera come limite secco e non come franchigia in senso tecnico. Ne consegue che, se l’importo complessivamente erogato dal medesimo sostituto (ASD/SSD/Federazione/EPS) al medesimo soggetto nel periodo agevolato supera euro 300, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo corrisposto e non soltanto sulla parte eccedente.
Gli enti dovranno quindi evitare una gestione frammentata dei premi e adottare un sistema interno di rilevazione progressiva che consenta di verificare tempestivamente l’eventuale superamento del limite di euro 300.








