OGGETTO: Operazioni di permuta di servizi e di servizi contro beni – Nuovo metodo di calcolo della base imponibile IVA, art. 36-bis DL 75/2023 ed esempi applicativi per le società sportive dilettantistiche
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine al trattamento IVA delle operazioni di permuta di servizi e di permuta di servizi contro beni poste in essere da società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), alla luce della disciplina vigente sulla determinazione della base imponibile e del regime di esenzione introdotto dall’art. 36- bis del DL 22 giugno 2023, n. 75, applicabile ai servizi sportivi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Ai fini dell’applicazione Iva, le prestazioni rese verso un corrispettivo anche non monetario sono operazioni a titolo oneroso. In tal modo la permuta è qualificata come plurime operazioni autonome dove ciascun soggetto effettua una propria cessione o prestazione a favore dell’altro, da valutare separatamente quanto a imponibilità Iva, aliquota ed esenzioni.
Quanto alla base imponibile, l’art. 13 DPR del DPR n. 633/1972, modificato con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 138-139), nella formulazione applicabile dal 1° gennaio 2026, supera il criterio del valore normale dei beni o prestazioni oggetto di permuta e stabilisce che la base imponibile è determinata in funzione dei costi sostenuti dal cedente o prestatore per la produzione del bene o per l’esecuzione del servizio.
In concreto, per la SSD, le permute di servizi (ad esempio organizzazione eventi contro servizi di comunicazione) o di servizi contro beni (sponsorizzazioni contro materiale tecnico) sono rilevanti ai fini IVA, salva la verifica sui concreti ulteriori servizi o beni offerti in permuta e quindi l’eventuale applicazione di regimi di esenzione IVA.
In pratica, nell’ipotesi in cui la prestazione resa dalla SSD non sia “strettamente connessa con la pratica sportiva” (come avviene tipicamente per le sponsorizzazioni e le attività pubblicitarie) la prestazione è imponibile IVA secondo l’aliquota propria, fermo il criterio dei costi per la base imponibile nelle permute.
Diversamente, quando trova applicazione l’art. 36-bis D.L. 75/2023, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da enti senza fine di lucro e da società sportive dilettantistiche nei confronti di persone che praticano lo sport o l’educazione fisica (quindi soltanto in caso di permuta di servizi verso persone fisiche), tale esenzione incide sull’imposta dovuta (IVA non applicata perché esente), ma non modifica il criterio di determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative, che resta ancorato ai costi sostenuti. In altri termini, anche quando la prestazione resa dalla SSD rientra nell’esenzione ex art. 36-bis e quindi a favore di persone fisiche che praticano sport o educazione fisica, la base imponibile va comunque determinata sui costi e indicata in fattura, con l’annotazione dell’esenzione iva. Si pensi all’esempio di un tesserato che ceda un bene o un proprio servizio a fronte della disponibilità del sodalizio sportivo ad offrirgli attività sportiva, formazione o didattica.
In conclusione, la corretta individuazione dell’imponibile Iva in caso di permuta di beni o servizi, richiede un’adeguata tracciabilità dei costi imputabili alla prestazione resa, una coerente fatturazione ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972 e un’ordinata rilevazione contabile, anche al fine di ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.
Facciamo ora l’esempio tipico della sponsorizzazione
Una SSD a r.l. fornisce a un’impresa commerciale servizi di sponsorizzazione (logo
su divise e impianto, citazioni sui canali ufficiali, utilizzo immagine squadra) in
permuta con beni (abbigliamento tecnico e attrezzature).
La sponsorizzazione non rientra nella disciplina dell’art. 36-bis (non è servizio sportivo
“strettamente connesso” alla pratica sportiva verso persone fisiche praticanti), quindi
è imponibile IVA.
Costi sostenuti dalla SSD per la sponsorizzazione (periodo contrattuale)
Costi grafica e produzione contenuti € 2.500
Costi personale dedicato (quota imputabile) € 4.000
Spese comunicazione e gestione canali € 1.200
Quota costi generali imputabili € 800
Totale costi imputabili (base imponibile art. 13 DPR 633/1972): € 8.500
Determinazione IVA (SSD → Sponsor)
Base imponibile € 8.500
Aliquota: 22% € 1.870
Totale fattura Descrizione: “Prestazione di sponsorizzazione in permuta – periodo …”€ 10.370
Lato fornitore beni (Sponsor → SSD)
Il fornitore emette propria fattura per la cessione dei beni determinando la base imponibile sui propri costi di produzione/acquisto dei beni ceduti (criterio dei costi).
Esempio:
Costi beni ceduti € 8.000
IVA 22% € 1.760
Totale fattura € 9.760
Si vuole evidenziare che le due fatture non devono necessariamente coincidere negli importi, perché ciascuna base imponibile è autonoma e fondata sui costi del rispettivo prestatore/cedente.








