OGGETTO: NOVITA’ PER SPORT E TERZO SETTORE – PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO 186/2025 CHE RINVIA l’APPLICAZIONE DELL’IVA AL 2036
Il 12 dicembre 2025, è stato pubblicato ufficialmente in G.U. il d. lgs. 4 dicembre 2025 n. 186 “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.
Ecco le principali novità:
- SPORT – TERZO SETTORE – ASSOCIAZIONI CULTURALI, REGLIGIOSE ED ASSISTENZIALI.
L’art. 6 d.lgs. 186/2025, formalizza la tanto attesa proroga al 1° gennaio 20236 dell’esclusione dal campo Iva alle prestazioni istituzionali
rese dagli enti associativi.
Alla luce di ciò, limitatamente agli enti sportivi dilettantistici, chi ha già effettuato l’opzione applicativa dell’esenzione IVA ai proventi derivanti dalle attività sportive istituzionali rese a favore di tesserati o chiunque voglia praticare sport o educazione fisica non potrà tornare al regime di esclusione dal campo IVA oramai abbandonato.
Diversamente, potranno continuare a mantenere l’impostazione del passato gli enti sportivi dilettantistici che hanno mantenuto l’impostazione dell’esclusione dal campo Iva dei corrispettivi specifici versati dai soci, associati o partecipanti a fronte delle cessioni di beni o prestazioni di servizi sportivi rese ASD/SSD.
Tale doppio binario, seppure astrattamente inconciliabile, è comunque permesso dalla contestuale efficacia dell’art. 4 c. 4 dpr 633/1972 e l’art. 36 bis d.l. 75/2023 per i quali non è ancora evidente quale sia la norma prevalente o speciale che abroghi implicitamente uno dei due regimi IVA. Al tempo stesso, fa riflettere la decisione del Governo di rinviare l’applicazione dell’esenzione IVA, in quanto in tal modo evidentemente si ritiene prevalente e applicabile la disciplina dell’esclusione dal campo IVA addirittura rinviata a 10 anni.
Con l’art. 10 d.lgs. 186/2025 viene, inoltre, modificata la disciplina sulla detrazione ai fini Iva per gli Enti non commerciali introducendo un nuovo articolo al Testo Unico Iva, il 19 ter D.P.R. 633/1972, che per gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni e servizi da parte di enti non commerciali, prevede la detrazione dell’Iva limitatamente alla quota imputabile all’attività economica non esclusiva effettuata dall’ente non commerciale stesso.
Non viene riprodotta nel testo novellato la disposizione, che preclude la detrazione in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, o quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile.
2) TERZO SETTORE: MODIFICHE AL D.LGS. 117/2017
Mutamento di qualifica dell’ETS da ente commerciale a non commerciale (art. 1 d.lgs. 186/2025)
Viene inserito l’art. 79 bis d.lgs. 117/2017 che riconosce la facoltà agli ETS di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza eventualmente realizzata sui beni propri in caso di passaggio da attività commerciale di impresa a quella non commerciale.
L’opzione è una facoltà da esercitare nella dichiarazione dei redditi in presenza dei seguenti requisiti:
– mutamento della qualifica fiscale dell’ente che determina il passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale;
– che i suddetti beni strumentali siano utilizzati dall’ente esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale.
Negli altri casi, come per esempio nel caso in cui i beni siano destinati alle attività diverse rispetto quelle di interesse generale, oppure in caso di cessione di beni a titolo oneroso o risarcimento legato alla perdita o danneggiamento del bene, la plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito di impresa.
Regime forfettario per OdV ed APS (art. 2 d.lgs. 186/2025)
L’art. 2 d.lgs. 186/2025 allinea la disciplina fiscale IVA e quella delle imposte dirette del Codice del Terzo Settore.
Viene così elevata da 65.000 ad 85.000 euro la soglia di ricavi che permette di accedere e mantenere il regime forfettario ai soli fini Iva, delle attività svolte dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale già in vigore ai sensi dell’art. 5 co. 15 quinquies d.lgs. 146/2021.
Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta 2026, APS ed OdV potranno applicare il regime forfettario di cui all’art. 86 d.lgs. 117/2017 che è stato armonizzato con la previsione della riduzione della soglia dei ricavi prestabilita per accedere al regime forfettario da 130.000,00 euro ad 85.000,00 l’anno fiscale.
Imprese sociali aliquota al 5% per alcune prestazioni (art. 4 d.lgs. 186/2025)
Viene estesa l’aliquota ridotta al 5%, già prevista alle cooperative sociali, anche alle imprese sociali limitatamente alle prestazioni sanitarie, di cura, assistenza, socio-assistenziali, di educazione e didattica e per le prestazioni di asili, orfanotrofi, case di riposo ecc (ossia l’assistenza e la sanità in tutte le sfaccettature), rese in favore delle categorie svantaggiate e/o fragili (combinato disposto art. 10 lett. 18), 19), 20), 21), 27 ter) e tabella parte II bis num. 1) DPR 633/1972)
Semplificazioni per OdV ed APS in regime forfettario (art. 5 d.lgs. 186/2025)
Per OdV ed APS in regime forfettario sono previste le seguenti semplificazioni, in linea con quelle già previste nel mondo sportivo:
esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
esclusione dall’obbligo della certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni poste in essere dalle OdV e APS
Le disposizioni si applicano sempre a partire dal periodo di imposta successivo al 31.12.2025.
3) ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI
SPECIFICAZIONI SUL REGIME EX LEGE 398/1991 (art. 7 d.lgs. 186/2025)
Viene modificato l’articolo 1 l. n. 398 del 1991 che disciplina il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche per adeguare due parametri a disposizioni già vigenti:
ambito soggettivo: viene introdotto espressamente il riferimento – già in corso nella prassi -anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro.
ambito oggettivo: il limite dei proventi commerciali entro il quale è possibile accedere al regime fiscale agevolato viene aggiornato a 400.000 Euro.
Si tratta di un semplice recepimento della giurisprudenza e della prassi oramai consolidata da tempo.








