Con la circolare n. 127/2025, l’INPS chiarisce regole e requisiti per l’accesso alle pensioni del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP) e le ipotesi di divieto di cumulo con i redditi relativi alle attività sportive successive all’accesso alla prestazione pensionistica o APE sociale.
Nello specifico il cumulo dei redditi è ammesso solo in caso di attività occasionale per il compenso annuo fino a 5.000,00 euro.
Dal 1° luglio 2023, atleti, allenatori, istruttori e figure tecniche sono iscritti al Fondo con tutele equiparate tra professionisti e dilettanti.
La Direzione Pensioni INPS, nella circolare 127 del 22.09.2025 corredata di
tre allegati, fornisce tutte le indicazioni sulla disciplina previdenziale dei lavoratori
iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’INPS, ai sensi
dell’art. 35 co. 1 d.lgs. 36/2021.
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Ricordiamo che sono iscritti al FPSP:
– i lavoratori sportivi subordinati (a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività);
– i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409 comma 1 n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
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Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, dei direttori tecnici e degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere indicati nei punti nn. 20 e 22 D.M. 15.03.2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS), a decorrere dalla operatività della disciplina sul lavoro sportivo e fino al 30 giugno 2024, avevano due strade alternative:
– iscriversi al FPSP o alla Gestione separata (cfr. circolare n. 88 del 31 ottobre 2023), oppure
– optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (cfr. messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024).
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Ai lavoratori iscritti al FPSP si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 166/1997 e l’INPS nella sua circolare specifica alcuni aspetti tecnico-operativi per il calcolo dei contributi.
Innanzitutto, l’INPS evidenzia che, ai sensi della normativa richiamata, per maturare il diritto al pensionamento dei lavoratori iscritti al FPSP, si deve tener conto congiuntamente:
– sia dell’anzianità contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), che è fissata in 260 contributi giornalieri ogni anno;
– sia dell’anzianità assicurativa, ovvero il periodo temporale che intercorre dalla data del primo contributo versato e accreditato presso il FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio per la pensione di vecchiaia è richiesto un minimo di 20 anni).
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L’INPS fornisce ulteriori e dettagliate disposizioni in tema di anzianità contributiva ed assicurativa, per il cumulo di eventuali anni di contribuzione maturati presso l’ex ENPALS oppure quelli maturati all’estero.
I requisiti di accesso alla pensione per i lavoratori iscritti al FPSP sono schematizzati nell’ALLEGATO 1 alla circolare stessa.
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Una volta maturato il diritto alla pensione secondo le indicazioni operative fornite, l’INPS precisa che il FPSP assicura i seguenti trattamenti pensionistici:
– pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori sportivi professionisti già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
– pensione di vecchiaia (età anagrafica 67 anni con 20 anni di contribuzione);
– pensione anticipata (anzianità contributiva: 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini oppure età anagrafica 64 anni con 20 anni di contribuzione);
– assegno ordinario di invalidità;
– pensione di inabilità;
– pensione ai superstiti;
– pensione supplementare;
– supplemento di pensione.
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L’INPS, inoltre, torna a pronunciarsi sul cumulo tra lavoro sportivo e pensione prevedendo il divieto di cumulo nei seguenti casi, che troviamo illustrati negli schemi riepilogativi degli Allegati 2 e 3 alla circolare stessa:
a. pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative (es. casse professionali), esclusive (es. ex Inpdap per i dipendenti pubblici oggi confluite nell’INPS) o sostitutive (es. fondo lavoratori dello spettacolo, fondo trasporti, ecc.) della medesima – cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001- pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica;
b. pensione anticipata lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c. pensione quota 100;
d. pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva;
e. pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
f. pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011
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Precisando che per le ipotesi indicate nelle lettere c), d), e), f) opera la deroga, all’incumulabilità solo in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale – ossia tipologia contrattuale B.04.00 – nel limite di 5.000 euro lordi annui, evidenziando come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non sia assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale e riservandosi le verifiche dei rispettivi contratti.
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Per concludere, l’INPS precisa che nel caso di soggetti percettori di anticipo pensionistico – APE sociale:
– se il diritto all’APE risulta certificato sulla base delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2023, la deroga al divieto di cumulo opera solo parzialmente: l’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui;
– se il diritto all’APE viene certificato in base alle disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, vige il divieto di cumulo tra i redditi da lavoro sportivo dilettantistico svolto successivamente alla decorrenza dell’APE sociale ed i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.








