OGGETTO: Divieto di cumulo della pensione, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (art. 14 d.l. 4/2019)
I Giudici del lavoro tornano sul tema della restituzione dell’indebito percepito dal pensionato quota 100 che ha svolto attività lavorativa subordinata, violando di fatto il divieto di cumulo tra la pensione ed i redditi di lavoro autonomo o subordinato, ad eccezione del lavoro occasionale con retribuzione non superiore ai 5.000,00 Euro l’anno.
Per questo motivo, l’INPS trattiene integralmente la pensione erogata per l’anno 2020 per complessivi 20.000,00 Euro c.a., nei confronti del pensionato quota 100, che aveva svolto una prestazione lavorativa agricola di soli due giorni, percependo poche centinaia di Euro, prestazione qualificata dal datore di lavoro stesso come subordinata.
La tesi del pensionato, che dichiara di aver svolto una mera prestazione occasionale, non viene condivisa dal Tribunale stesso, nonostante il pensionatolavoratore avesse anche dimostrato di aver lavorato in autonomia con propri mezzi, ossia i propri indumenti e le proprie cesoie per svolgere la raccolta dell’uva: secondo il Tribunale questo aspetto di per sé non costituisce indice di autonomia del rapporto.
Pur qualificando il rapporto nella forma di “lavoro subordinato”, il Giudice del lavoro fa un passo in avanti e rigetta la pretesa dell’INPS con un ragionamento ben articolato.
Nei motivi, il Giudice richiama l’indirizzo della Corte costituzionale che fornisce una lettura costituzionalmente orientata del divieto di cumulo previsto dall’art. 14 d.l. 4/2019, evidenziando che l’importo “indebitamente percepito” dal pensionato-lavoratore, di cui si chiede la restituzione o che non viene corrisposto dall’INPS, deve essere proporzionato all’incasso effettivo della prestazione lavorativa, secondo il
principio di ragionevolezza e proporzione ex art. 3 Cost. (Sentenza n. 162/2005).
Risulta quindi irragionevole, la frustrazione totale del diritto pensionistico del pensionato quota 100 che abbia prestato attività per un limitatissimo numero di giorni – due nel caso di specie – e percepito un totale retributivo di 180 Euro c.a: la sospensione integrale della pensione percepita per l’intero anno di imposta di riferimento, a fronte di una prestazione saltuaria, è sproporzionata e priva totalmente il pensionato dei mezzi di sussistenza a fronte di un reddito confinato.
Una interpretazione costituzionalmente orientata impone, semmai, di richiedere il riversamento della quota di pensione erogata per il solo mese di riferimento in cui il pensionato ha prestato la propria attività lavorativa (c.d. “mensilizzazione” dell’indebito pensionistico) come evidenziato già dal Tribunale di Ravenna nella Sentenza 473/2025, richiamata e condivisa dal Giudice del lavoro nel caso in commento.
Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale accoglie la richiesta del pensionato di annullare la contestazione dell’ indebito avanzata dall’INPS e per l’effetto condanna l’istituto alla restituzione parziale della somma trattenuta al pensionato per tutte le mensilità dell’anno 2020 ad eccezione del mese di settembre: “(…) considerato pacifico che il ricorrente ha lavorato “…due sole giornate di lavoro effettivo, ovvero il 20 ed il 21/09/2021 (in luogo delle tre dichiarate nella comunicazione obbligatoria trasmessa il 15/09/2021) a fronte di un reddito complessivo pari ad € 124,35 lordi” (così il ricorso), l’indebito sussisterà solo per il mese nel quale è caduta l’attività lavorativa,
ossia settembre 2021”.
(Tribunale Ordinario di Ravenna – Sentenza del 22.01.2026 resa nel procedimento n.r.g. 716/2024).
Il principio di proporzione e ragionevolezza che opera come limite per l’INPS per il riversamento della pensione eventualmente percepita indebitamente, ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori – autonomi e subordinati – sia sportivi che di Terzo Settore.








