OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di sport pubblicate con Decreto Legge 96/2025
– Focus sul lavoro sportivo subordinato nel dilettantismo
Tornando alle novità del d.l. 96/2025 coordinato con la legge di conversione n. 119/2025, rubricato “disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”, degno di nota è l’art. 11 n. 3 lett b) del d.l. richiamato che interviene sulla disciplina del lavoro subordinato sportivo nel dilettantismo.
Nel dettaglio, per i contratti individuali di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato sottoscritti da ASD/SSD a partire dal 10 agosto 2025 è possibile prevedere un termine finale fino ad un massimo di otto anni, anziché di 5, che decorrono dalla data di inizio del rapporto.
L’introduzione del nuovo art. 26 bis d.lgs. 36/2021 onera le FSN/DSA/EPS all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti in riferimento alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
La novità enfatizza la specificità dello sport ed opera come eccezione al diritto del lavoro ordinario per favorire una maggiore flessibilità nella gestione contrattuale e a promuovere la continuità dei rapporti di lavoro nel settore sportivo.
Infatti, la differenza tra il regime subordinato sportivo e quello ordinario sta nel fatto che per quest’ultimo al contratto di lavoro subordinato determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi o, comunque, a ventiquattro mesi in casi particolari legati ai contratti collettivi o esigenze di natura tecnica, produttiva ed organizzativa e la sottoscrizione di un ulteriore contratto a tempo determinato, fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato solo presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Nello sport, la previsione di contratti di lavoro subordinato determinato fino ad un massimo di otto anni dalla sottoscrizione, permette di garantire quella stabilità economica, pianificazione ed organizzazione fondamentali per scrivere la storia sportiva della squadra, dell’atleta o dei rispettivi team.
Va poi ricordato che ai sensi dell’art. 26 co. 2 d.lgs. 36/2021, al contratto di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato non si applica l’art. 19 co. 1 bis d.lgs. 81/2015 secondo cui, in caso di violazione del termine finale di legge, opera la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, a partire dalla data di superamento del termine.
In ogni caso, per la cessione del contratto di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato, prima della scadenza, è necessario il consenso del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 1406 c.c. ed il rispetto delle modalità fissate nella regolamentazione tecnica delle FSN/DSA/EPS.
Con la cessione gli elementi del contratto di lavoro a tempo determinato rimangono immutati, pertanto, il computo del termine finale
apposto originariamente nel contratto determinato, successivamente ceduto, mantiene la propria validità fino alla data convenuta nel contratto stesso.
Per fare un esempio: trascorsi 2 anni, nel caso di cessione di un contratto di lavoro sportivo a tempo determinato di 6 anni, il rapporto di lavoro sportivo proseguirà con l’ASD/SSD cessionaria con la medesima regolamentazione contrattuale per ulteriori 4 anni. Allo spirare di detto termine potrà stipularsi un nuovo contratto di lavoro sportivo a tempo determinato con termine finale massimo di 8 anni.
Detta interpretazione si pone in continuità con le esigenze di una disciplina flessibile e funzionale legata alla prestazione fisica, ai tempi di carriera, alla stagionalità agonistica ed all’organizzazione sportiva








