Oggetto: Corte di cassazione: no all’esenzione tari per le domande non tempestive o mai presentate
La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria (Sentenza n. 13805 pubblicata il 23 maggio 2025) nega l’esenzione della TARI alla ONLUS che deteneva, a titolo di comodato gratuito, un immobile sequestrato alla criminalità organizzata (pubblico interesse), per difetto del presupposto costitutivo: la proposizione della domanda di esenzione nel termine indicato nel Regolamento comunale in
materia di tributi locali.
Il Giudice, nel dettaglio, affronta due tematiche e riconosce:
• all’interessato, nella specie il Comune, la facoltà di sollevare la questione della tardività della richiesta di esenzione della ONLUS in appello, senza incorrere nella violazione del divieto di proporre “domande ed eccezioni nuove” ex art. 57 d.lgs. 546/1992, in quanto eccezione sollevata a sostegno ed integrazione della propria tesi difensiva che non amplia il thema decidendum;
• la natura perentoria del termine indicato dall’Ente nel Regolamento sui tributi locali per presentare la richiesta di esenzione TARI, anche se non qualificato tale dal Regolamento stesso.
In conclusione, secondo consolidata giurisprudenza, la natura premiale e discrezionale dell’esenzione TARI nei casi e modi prestabiliti dal Comune, rende essenziale la presentazione della richiesta all’amministrazione nei termini regolamentari, per evidenziare la volontà di avvalersi del beneficio, anche ai fini della programmazione della spesa pubblica.
Il carattere costitutivo della presentazione tempestiva della domanda di accesso al beneficio, è principio generale: vale per tutti i tributi locali (si pensi all’IMU, in cui la presentazione nei termini del modello ENC ha carattere costitutivo del beneficio).
Non è dunque sufficiente l’esercizio concreto ed effettivo di attività di interesse generale ma occorre l’elemento formale della dichiarazione di volontà di avvalersi del beneficio.
Questa impostazione è coerente anche con l’art. 82 commi 6 e 7 d.lgs. 117/2017 che rimette agli Enti Locali la facoltà di determinare i casi e gli adempimenti necessari per fruire alle agevolazioni tributarie (esenzione o riduzione delle imposte locali) per gli Enti del Terzo Settore, possessori ed utilizzatori di immobili destinati alle attività di interesse generale secondo modalità non commerciali.
Un ultimo approfondimento merita la tematica specifica della riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata in uso agli ETS.
Il Codice del Terzo Settore (art. 81 d.lgs. 117/2017 e D.M. 89/2022) promuove l’attività di recupero del patrimonio immobiliare (ossia interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia) attraverso l’assegnazione di un credito di imposta alle liberalità destinate a finanziare i progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, oppure, semplicemente, le loro spese di gestione (es. utenze, canoni ecc).
Condizione essenziale è la rendicontazione periodica delle spese e l’assegnazione dei beni, in forma singola o in partenariato, agli ETS o alle ONLUS ancora iscritte nell’omonima Anagrafe, con l’utilizzo esclusivo per le attività di interesse generale con modalità non commerciali.
L’accesso al beneficio non è automatico: occorre depositare sulla piattaforma la proposta di progetto di recupero elaborata su modelli predisposti (decreto interdirettoriale 118/2023), tenendo conto dei tre scadenze annuali: 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre.