Il Dipartimento per lo Sport, ha emanato il “Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo”, in attuazione del d.lgs. 37/2021 in materia di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Il provvedimento entra in vigore a partire dal 03/02/2026: CONI/CIP e FSN avranno 6 mesi di tempo che decorrono dall’entrata in vigore del provvedimento stesso, per attuare le disposizioni che qui saranno sintetizzate:
1. Registro Nazionale degli Agenti Sportivi
L’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti sportivi, tenuto dal CONI in qualità di titolare di trattamento dei dati personali, liberamente accessibile tramite il sito istituzionale del CONI e gestito in via telematica, è condizione necessaria per l’esercizio della professione di agente sportivo nel territorio nazionale presso una o più Federazioni Sportive Nazionali, anche paralimpiche.
A tal fine il registro è liberamente consultabile da ciascuna Federazione Sportiva Nazionale in relazione agli elenchi delle discipline sportive di riferimento. Il registro si suddivide in tre sezioni: 1) agenti sportivi; 2) società di agenti sportivi; 3) agenti sportivi stabiliti (UE/SEE/Svizzera) e comprende anche una sezione dedicata all’elenco degli agenti domiciliati; nonché una funzionalità dedicata al deposito dei contratti di mandato sportivo.
Se la tenuta e la conservazione del Registro è competenza del CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali spetta il compito di: 1) verificare i requisiti e la documentazione in possesso per gli agenti sportivi delle discipline di riferimento; 2) attestare l’idoneità del professionista (esami, assicurazione, aggiornamento); 3) gestire e consultare i contratti di mandato depositati.
A tal fine le società e associazioni sportive devono comunicare annualmente:
– i mandati conferiti;
– le commissioni corrisposte agli agenti.
2. Attività personale: l’iscrizione degli Agenti Sportivi
L’attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo.
Per iscriversi al Registro, gli Agenti Sportivi sono tenuti a:
– disporre di titolo abilitativo valido (nazionale, equipollente UE o pregresso);
– dichiarare l’assenza di incompatibilità o conflitti d’interesse;
– sottoscrivere la polizza assicurativa professionale conforme RC senza franchigia;
– procedere al pagamento diritti di segreteria;
– superare la prova generale abilitante e la prova speciale federale (salvo esenzioni). L’abilitazione alla prova generale è rilasciata dal CONI, riguarda le seguenti materia: diritto sportivo, privato e amministrativo ed ha validità biennale. L’abilitazione per esito positivo della prova speciale spetta alle Federazioni di riferimento e consiste nella prova orale (eventualmente scritta), con cadenza annuale. Il programma d’esame viene individuato da ciascuna Federazione sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito.
– seguire periodicamente l’obbligo di aggiornamento professionale per un minimo20 ore annue; da completare entro il 1° novembre.
La procedura per l’iscrizione prevede una domanda on line che viene verificata dalla Federazione di appartenenza ed inviata al CONI per la decisione.
L’iscrizione è valida per l’anno solare (1◦ gennaio – 31 dicembre): viene previsto un rinnovo annuale con domanda da presentare entro 60 giorni prima della scadenza.
La cancellazione viene disposta d’ufficio o su istanza dell’interessato nei seguenti casi:
– richiesta dell’interessato;
– perdita dei requisiti;
– incompatibilità o conflitto d’interessi.
Le ipotesi non precludono una nuova iscrizione una volta cessate le cause.
3. Attività nella forma della Società di Agenti Sportivi
L’agente sportivo ha poi la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali.
Se la professione viene svolta in forma societaria, per l’iscrizione al Registro la società deve:
– rispettare i requisiti del d.lgs. 37/2021 ovvero:
(a) che abbiano l’oggetto sociale con previsione delle attività di mediazione e contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO e da eventuali attività connesse o strumentali;
– (b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli Agenti Sportivi;
– (c) che la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro degli Agenti Sportivi;
– d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.
Per valutare i requisiti anzidetti, all’atto dell’iscrizione vanno depositati la copia autenticata dell’atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l’elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori ed eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere sempre comunicate e depositate entro venti giorni dalla loro modifica.
L’iscrizione è collegata a quella dell’agente che presenta la domanda.
4. Agenti Sportivi Stabiliti (UE/SEE/Svizzera)
Anche i cittadini dell’Unione europea o le Società con sede legale in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o alla Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa dello Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
In questo caso, gli Agenti Sportivi “stabilizzati” possono operare in Italia con due modalità diverse: se operano con stabile organizzazione necessitano il previo riconoscimento della qualifica; se invece operano in modo temporaneo e occasionale, in libera prestazione di servizi viene introdotta una procedura semplificata.
Nel caso di attività occasionali espletate da agenti extra UE o UE in regime temporaneo, senza alcuna stabile organizzazione in Italia, rimane comunque fermo l’obbligo di domiciliazione presso un agente iscritto in Italia.
L’iscrizione in questa sezione ha validità trimestrale ed è rinnovabile una sola volta l’anno.
5. Commissione per gli Agenti Sportivi
Le attività di controllo e vigilanza sulla corretta gestione del Registro e sui requisiti per gli Agenti Sportivi sono devoluti ad un organo centrale composto da 8 membri, con le seguenti funzioni principali:
– iscrizioni e cancellazioni;
– esami e accreditamento formativo;
– vigilanza e controlli;
– sanzioni disciplinari;
– proposta e applicazione del Codice etico.
Il mancato rispetto dei requisiti indicati, infatti, determina l’applicabilità di sanzioni disciplinari quali la censura; la sanzione pecuniaria (da Euro 250,00 – ad Euro 10.000,00 €); sospensione (3–36 mesi); annotazione per chi esercita abusivamente fino alle eventuali segnalazioni all’Autorità giudiziaria in caso di esercizio abusivo.
La competenza ad irrogare le sanzioni spetta alle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento (I grado) e possono essere impugnate e/o modificate dinanzi alla Commissione nazionale (II grado).
Per maggiori dettagli, pubblichiamo il link per accedere al testo: Gazzetta Ufficiale








