OGGETTO: SCHEMA DEL DECRETO LEGGE “GRANDI EVENTI SPORTIVI” E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Con il comunicato stampa n. 132 del 20.06.2025 pubblicato sul sito istituzionale, il Consiglio dei ministri ha reso disponibile lo schema del decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport e che sarà a breve approvato, pare, all’unanimità.
Per lo sport, in particolare, il Capo III del decreto in commento, modifica la disciplina speciale del lavoro subordinato di cui all’art. 26 d.lgs. 36/2021 estendendo al comma 2 il limite massimo di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che non deve essere superiore ad otto anni (in precedenza cinque anni) dalla data di inizio del rapporto.
Questo significa che per lo sport è ammessa la successione dei contratti a tempo determinato per ben otto anni tra gli stessi soggetti, derogando così ai limiti di rinnovo previsti disciplina “ordinaria” del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui agli artt. 19 ss d.lgs. 81/2015.
Evidenziamo, inoltre, che la disposizione in commento prevede l’istituzione di un Fondo sport per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi, con dotazione di 5 milioni di Euro da distribuire secondo bandi e modalità operative che saranno predisposte con apposito decreto ministeriale da emanarsi.
Consigliamo di monitorare il sito istituzionale.
Da ultimo, la disposizione l’art. 583 quater del codice penale estendendo la fattispecie di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni nelle manifestazioni sportive, anche ad arbitri, ufficiali di gara e persone deputate al controllo della regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
I tesserati impiegati a tutela delle manifestazioni sportive, pertanto, sono tutelati sul doppio versante: quello sportivo con le sanzioni disciplinari a carico del tesserato responsabile delle lesioni e quello penale con la pena della reclusione da 4 a 10 anni (lesioni gravi) oppure da 8 a 16 anni (lesioni gravissime) a carico di chiunque (tesserato e non) procuri lesioni ai danni di un arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
L’ipotesi di reato non prevede la fattispecie delle lesioni colpose, pertanto si applica solo alle lesioni volontarie