OGGETTO: Decreto legge fiscale n. 84 del 17 giugno 2025:
– nuovi obblighi di tracciabilità per le spese sostenute dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti;
– differimento dei termini di versamento delle imposte fiscali al 21.07.2025.
Il decreto legge fiscale n. 84 del 17 giugno 2025 adottato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto diverse novità normative riguardanti gli adempimenti fiscali dei lavoratori, autonomi e dipendenti, che si estendono anche ai lavoratori sportivi.
Rispetto ai lavoratori, sportivi e non, dipendenti di ASD e SSD oppure di ETS, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle sole spese (per vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute in Italia e avvenute tramite l’utilizzo di strumenti tracciabili (art. 51, comma 5, del TUIR, così come modificato dall’art. 1, lett. b), del d.l. n. 84/2025).
Invece, per le spese sostenute all’estero non vige l’obbligo di tracciabilità.
Quindi, l’obbligo della tracciabilità delle spese ai fini del loro computo nel reddito la lavoro è applicabile solo per le spese effettuate sul territorio italiano.
Anche i lavoratori autonomi sono coinvolti nelle modifiche introdotte da dl. N. 84/2025 ai fini della tassazione e della deducibilità dei rimborsi percepiti, delle spese non rimborsate e delle spese di rappresentanza.
Anche in questo caso è rilevante il luogo in cui è stata compiuta la spesa.
Infatti, non concorrono alla formazione del reddito solo il rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in Italia dal lavoratore autonomo con strumenti tracciabili (art. 54, co. 2 bis, Tuir così come modificato dall’art. 1, lett. c), del d.l. n. 84/2025).
Si precisa che per rimborso spese si intende la somma di denaro liquidata dal committente al lavoratore autonomo a cui si è affidato un incarico per:
1) Vitto (alimentazione durante la trasferta);
2) Alloggio (soggiorno in strutture alberghiere o simili);
3) Trasporto (spostamenti effettuati con mezzi pubblici o privati);
4) Viaggio (biglietti aerei, ferroviari o altri mezzi per raggiungere la destinazione).
Anche per il lavoratore autonomo, l’obbligo di tracciabilità è valido solo per le spese sostenute in Italia. Pertanto, le spese sostenute all’estero dal lavoratore autonomo non concorrono alla formazione del reddito anche se sostenute con mezzi non tracciabili.
In merito alle spese non rimborsate al lavoratore autonomo dal committente (art. 54 ter, co. 5 bis, Tuir così come modificato dall’art. 1, lett. d), del d.l. n. 84/2025) è previsto uno specifico regime di deducibilità, per cui lo stesso lavoratore autonomo può portare in deduzione le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute in Italia solo se sono stati utilizzati mezzi tracciabili.
Come per le ipotesi già descritte, anche in questo caso la norma non si applica alle spese sostenute e non rimborsate all’estero, per cui non è necessario aver utilizzato mezzi tracciabili per beneficiare della deduzione.
Il decreto legge n. 84/2025 modifica anche la normativa delle spese di rappresentanza sostenute dal lavoratore autonomo, subordinando sempre la loro deducibilità all’utilizzo di mezzi tracciabili, indipendentemente dal luogo in cui sono sostenute. Pertanto, la deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata alla loro tracciabilità sia se sostenute in Italia, sia se sostenute all’estero (art. 54 septies, co. 2, Tuir così come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 84/2025).
Si precisa che per “spese di rappresentanza” si intendono le spese sostenute per favorire i rapporti con clienti, fornitori o partner commerciali. Appartengono a tale categoria:
1) Cena aziendale con clienti attuali o potenziali;
2) Eventi promozionali o manifestazioni fieristiche;
3) Omaggi e regali di valore contenuto destinati a clienti o partner.
Spostando l’attenzione sul lavoratore autonomo-committente e sulle ASD/SSD/ETS che rimborsano o pagano direttamente le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute da collaboratori e dipendenti, il decreto legge n. 84/2025 subordina la deducibilità delle spese sostenute sul territorio Italiano all’utilizzo di mezzi tracciabili (art. 54-septies, co.6 bis e art. 109, co. 3 bis del Tuir così come modificati dall’art. 1, lett. e) e g) del d.l. n. 84/2025).
Dunque nel caso di pagamento diretto delle spese da parte del datore di lavoro/committente occorrerà che questi fornisca il dipendente o lavoratore autonomo di carta bancomat, anche prepagata, aziendale, ovvero delle credenziali di sistemi di pagamento digitali (ad esempio Paypal).
Di seguito una tabella riassuntiva del regime di deducibilità del committente:
Il decreto legge fiscalità introduce, quindi, un regime fiscale finalizzato all’incremento della tracciabilità di tutte le spese sostenute in Italia, che si estende per il lavoratore autonomo anche alle spese di rappresentanza avvenute all’estero.
La disciplina sopra descritta per lavoratori dipendenti e autonomi si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Di rilievo è anche il differimento dei termini di versamento del primo acconto 2025 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Irpef, Irap, Iva) dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, disposto dall’art. 13 del D.L. n. 84/2025.
Il decreto legge lascia inalterata la possibilità di versare le suddette imposte entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine (20 agosto 2025) con l’aggiunta del 0,4 a titolo di interessi corrispettivi.
Rispetto al versamento del saldo 2024 con scadenza al 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 12 del D.l. n. 84/2025, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro l’8 novembre 2024.